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Super ammortamento 2019
20/05/2019
E' stato prorogato anche per il 2019 il super ammortamento per gli acquisti dei beni strumentali delle imprese

Il Descreto crescita 2019 (DL 34/2019) riapre i termini per il super ammortamento. In particolare dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire del super ammortamento al 130% per l'acquisto di nuovi beni strumentali.

La norma introduce per la prima volta un tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro, superato il quale l'agevolazione non spetta per la parte eccedente.

Il beneficio riguarda i beni strumentali acquistati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Attenzione va prestata al fatto che la disposizione non si applica

  • ai veicoli e ai mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma1 TUIR.
  • agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
  • agli investimenti in fabbricati e costruzioni,
  • gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla Legge di bilancio 2016

 

Super ammortamento 2019: chi può usufruirne?

Possono beneficiare dell'agevolazione:

  • le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
  • gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
  • le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il regime dei minimi;
  • le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il regime di vantaggio.

 

Chi sono gli esclusi dal super ammortamento 2019?

Come chiarito dalla norma sono escluse dal maxi ammortamento:

  • le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario, come definito all'art.1, commi da 54 a 89, della L.190/2014;
  • le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi;
  • le imprese marittime che rientrano nel regime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (c.d. tonnage tax) che determinano il reddito imponibile derivante dall’utilizzo delle navi in base a determinati coefficienti parametrati agli scaglioni di tonnellaggio netto delle navi medesime.

Le suddette imprese quindi non possono usufruire del super ammortamento.

Sul cd Tonnage tax, la Circolare 23/E de 26 maggio 2016 ha chiarito che "per le attività non agevolate per le quali le imprese marittime che si sono avvalse dell’opzione di cui all’articolo 155 del TUIR (D.P.R 917/86) determinano analiticamente il reddito ai fini dell’IRES secondo le ordinarie disposizioni del TUIR (D.P.R 917/86), l’impresa potrà usufruire della maggiorazione relativamente ai componenti negativi dedotti in via analitica. Lo stesso principio vale anche per coloro che escono dal regime tonnage relativamente alle quote residue di ammortamento da effettuare sui beni agevolabili nei periodi successivi all’uscita dal regime stesso."

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